Entrato in vigore alla mezzanotte del 25 ottobre, il nuovo DPCM detta nuove restrizioni, anche nel campo sportivo.

Di seguito un breve estratto per punti:

  • Consentita l’attività sportiva o motoria presso parchi pubblici o privati (individuale) sempre nel rispetto delle norme anti-assembramento e del distanziamento sociale;
  • Sospensione degli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale promossi da Enti riconosciuti dal CONI (FSN – DSA – EPS), nei settori professionistici e dilettantistici, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, purché nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dagli stessi Enti.

A completamento del punto sopra: restano consentite le sedute di allenamento degli atleti agonisti che parteciperanno a competizioni di carattere nazionale (riconosciuti dal CONI e dagli Enti sopracitati ), all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico

  • Sospese, invece, attività ed eventi anche di interesse nazionale, per gli sport di contatto, anche a carattere ludico-amatoriale.
  • Sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;

Riguardo al punto sopra, resta consentito l’attività sportiva di base e l’attività motoria svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici o privati, nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

  • Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
  • Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. 
    Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti

Il DPCM avrà validità fino al 24 novembre 2020.

Fonte: Sport Governo. Consigliami di leggere il testo completo QUI

FAQ DPCM 24 OTTOBRE

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