Parecchie sono le novità inserite all’interno del DL, alcune di queste riguardanti il mondo dello sport:

✅ Art. 27: Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Indennità una tantum di 600,00€ riconosciuta, per il mese di marzo 2020, ai possessori di partita Iva e ai titolari di rapporti di “collaborazione coordinata e continuativa” (co.co.co.) iscritti alla Gestione Separata INPS. Condizioni necessarie: assenza di altri redditi e attivazioni valide dal 23/02/2020.

✅ Art. 35: Disposizioni in materia di terzo settore.

(comma 3) Per l’anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (DL 4/12/1997, n. 460, art. 10) iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui (Leg. 11 agosto 1991, n. 266) e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui (Leg. 7 dicembre 2000, n. 383, art. 7) per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro il “31/10/2020” (comma 1, 2 del DL Cura Italia) anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

✅ Art. 61 e 62: Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria – Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi.

Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si estendono anche al settore sportivo. Quindi ciò che non è stato versato alla scadenza originaria, slitterà senza l’aggiunta di interessi al 31 maggio 2020 se pagato in unica soluzione. In alternativa si potrà versare mediante rateizzazione (massimo 5 rate) mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

✅ Art. 95: Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo.

Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD rl), potranno sospendere temporaneamente (dal 17/03/2020 al 31/05/2020) il versamento dei cannoni di locazione attivi in strutture pubbliche. Le somme comunque dovute (si parla quindi di sospensione e non di cancellazione) andranno versate senza interessi e sanzioni entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione oppure in cinque rate mensili da giugno 2020.

Al momento non sembra citato il rapporto di locazione con strutture appartenenti a enti privati, coi i quali sarà comunque possibile provare ad avviare un tentativo di mediazione.

✅ Art. 96: Indennità collaboratori sportivi.

Indennità una tantum già citata all’interno dell’ Art. 27 del DL 17/03/2020 n. 18 (“Cura Italia”) pari a € 600,00 riconosciuta da Sport e Salute S.p.A. nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito.

Entro 15 gg dal predetto decreto, il MEF emanerà linee guida su procedure e modalità di richiesta.

Documento completo: CLICCA QUI.

Fonte: Gazzetta Ufficiale.

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